Nom:
senza patente cosa posso guidare
Adresse Email:
Site Web (ex : http://www.coutellerie.be):
Votre message:
8. In riferimento alla composizione del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale prevista dall'articolo 5,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 1.
In applicazione del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
il Ministero della salute, sentito il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 6. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 1, il Ministero della salute e il Comitato tengono conto delle istanze
presentate dalle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative del settore agricolo.
Si intendono come associazioni nazionali di categoria
più rappresentative le Organizzazioni Professionali Agricole rappresentate in seno
al CNEL. Nell'elaborazione delle procedure amministrative, il Ministero della salute tiene conto delle linee guida comunitarie e delle disposizioni adottate negli
altri Stati membri dell'Unione europea operando secondo criteri di semplificazione, proporzionalità ed adeguatezza,
anche al fine di evitare l'introduzione di oneri amministrativi in grado di svantaggiare le imprese
nazionali interessate dall'applicazione delle disposizioni,
rispetto a quelle europee. 3. Ai sensi dell'articolo
40 del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il Ministero della salute, sentito il Comitato di cui al comma 1, autorizza il
riconoscimento reciproco delle autorizzazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte
del soggetto richiedente.
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale prevista dall'articolo 5,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 1.
In applicazione del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
il Ministero della salute, sentito il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 6. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 1, il Ministero della salute e il Comitato tengono conto delle istanze
presentate dalle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative del settore agricolo.
Si intendono come associazioni nazionali di categoria
più rappresentative le Organizzazioni Professionali Agricole rappresentate in seno
al CNEL. Nell'elaborazione delle procedure amministrative, il Ministero della salute tiene conto delle linee guida comunitarie e delle disposizioni adottate negli
altri Stati membri dell'Unione europea operando secondo criteri di semplificazione, proporzionalità ed adeguatezza,
anche al fine di evitare l'introduzione di oneri amministrativi in grado di svantaggiare le imprese
nazionali interessate dall'applicazione delle disposizioni,
rispetto a quelle europee. 3. Ai sensi dell'articolo
40 del Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il Ministero della salute, sentito il Comitato di cui al comma 1, autorizza il
riconoscimento reciproco delle autorizzazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte
del soggetto richiedente.